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O. 02/10/2003 n. 3315- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia; - Vista la nota del 12 agosto 2003 del sindaco del comune di Casalnuovo Monterotaro; Vista la nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici nella provincia di Foggia; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi; -Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile. 147 del 27 giugno 2003, e n. 3300 dell'11 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, concernente la proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania; -Viste le ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001, n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001; - Viste le note del 9 giugno e 12 agosto 2003, con la quale il vicecommissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle ordinanze di protezione civile e concernente il contributo per l'autonoma sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati dall'abitazione principale a seguito dei sopra citati eventi calamitosi; - Vista la nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania con la quale viene chiesta la proroga di cui sopra; -Viste le ordinanze n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 30 luglio 2001, n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002; -Vista la nota del 10 settembre 2003 dell'Istituto nazionale previdenza sociale, area recupero crediti; -Viste le note del 22 settembre 2003 del presidente della Regione siciliana e del 23 settembre 2003 dell'Ufficio territoriale del governo di Catania; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, recante « Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289»; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonchè la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea »; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»; - Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali; -Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna; - Vista l'ordinanza n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposi- O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile. zioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata»; - Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia; - Vista l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»; -Viste le note rispettivamente dell'11 luglio, 23 e 25 settembre 2003 con cui il presidente della regione Molise - Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche misure in favore di imprese di grandi dimensioni danneggiate che hanno subito danni alle proprie strutture produttive in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone Art. 1. 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, e con riferimento alle situazioni d'emergenza richiamate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, il capo del Dipartimento della protezione civile per il perseguimento delle finalità di cui alla predetta ordinanza, ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, è autorizzato ad avvalersi di personale specializzato a contratto nel limite massimo di sette unità, nonchè di due consulenti anche estranei alla pubblica amministrazione; detto personale specializzato e i consulenti sono impiegati per le attività di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla necessità di attivare il Centro primario del piano radar nazionale. 2. I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma 1, sono conclusi in deroga all'art. 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai fini dell'eventuale rinnovazione. Art. 2. 1. A valere sull'importo di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, la somma di Euro 311.180,00 è assegnata dal Dipartimento della protezione civile alle regioni che gestiscono almeno due radar meteo operativi, per l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale specializzato utilizzabile per le operazioni di mosaicatura e di proceduralizzazione delle informazioni a scala regionale e nazionale con finalità di protezione civile, avvalendosi all'occorrenza delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e dall'art. 12 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003. Art. 3. 1. Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento delle attività di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. 2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione degli interventi O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile. previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza l'utilizzo senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato - Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio. 3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e n. 3301/2003, il commissario delegato è autorizzato, nel limite massimo annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza. 4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente di personale già assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3270/2003, così come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3301/2003, è autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza delle amministrazioni dello Stato, in possesso di particolari capacità per l'impiego in specifici settori, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso lordo mensile calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in relazione alla qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Art. 4. |
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